Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
In conseguenza della modifica dell'art. 11..
In conseguenza della modifica dell’art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013[1], ne consegue che pure in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni propriamente dette si applica, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è la Fondazione.”
Pertanto, se nel vigore della vecchia disciplina la pubblicazione dei dati relativi a questa Sezione poteva essere effettuata tenendo conto solo delle modalità stabilite all’articolo 1, comma 16[2], della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (la quale prescriveva genericamente l’obbligo di pubblicazione nei siti web istituzionali secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione) dopo la modifica dell’art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 debbono ritenersi applicabili alla Fondazione anche le modalità di pubblicazione ed i relativi obblighi, di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e quindi:
1. gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro
3. la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
5. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a. il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
6. Le informazioni di cui sopra sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
Alla luce di quanto precede deve oramai considerarsi superata la CIVIT n. 59/2013 (consultabile tra gli allegati), che sembrava escludere gli enti di diritto privato in controllo pubblico dall’assoggettamento a tali obblighi.
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[1] Intervenuta a seguito dall’art. 24-bis del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e in base a cui sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalle amministrazioni.
[2] Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
Art. 1, co. 15 – Ai fini della presente legge, la trasparenza dell’attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Art. 1, co. 16 – Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo, nell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell’articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
Ultimo aggiornamento
13 Settembre 2023, 09:22