Enti pubblici vigilati
Norma di riferimento DL 33/2013
art. 22, c. 1, lett. a)
art. 22, c. 2, 3
Art. 22. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. ((Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis , ciascuna amministrazione)) pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati ((o finanziati dalla amministrazione medesima nonchè di quelli)) per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
2. ((Fermo restando quanto previsto dall’art. 9-bis , ciascuna amministrazione per ciascuno degli enti))di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali ((dei soggetti)) di cui al comma 1 ((…)).
Ultimo aggiornamento
28 Aprile 2023, 11:45