Pagamento tariffe a seguito di mancato utilizzo degli impianti per “emergenza COVID-19”
Precisazioni in merito all'argomento
Si ritiene utile precisare che – secondo la scrivente Fondazione – a far data dal 24 febbraio u.s. i gestori degli impianti della Fondazione non hanno titolo per fatturare l’uso dei medesimi alle società sportive che, pur avendo prenotato gli spazi, poi non ne hanno concretamente fruito a causa dell’epidemia da Covid-19 e ciò tanto più dopo che l’uso dei medesimi è stato via via sempre più inibito da provvedimenti governativi e regionali.
La fattispecie va inquadrata all’interno dell’ “impossibilità temporanea sopravvenuta” della prestazione, che in questo caso pare essere addirittura bilaterale.
Essa riguarda, infatti, anche il gestore (che non può aprire l’impianto), non meno dell’utilizzatore (che non vi ci si può recare).
Ciò rende simmetricamente impossibili le prestazioni di entrambe le parti e quindi non pare esservi margine per ulteriori discussioni, specie dopo gli ultimi decreti, mentre qualche margine potrebbe conservarsi riguardo al periodo in cui il mancato utilizzo delle palestre è stato talvolta rimesso anche alla scelta delle società sportive.
Tuttavia anche in questi casi, se vi è stato un mancato utilizzo degli impianti da parte dei potenziali fruitori, ciò non è stata la conseguenza di una volontà fraudolenta, ma di un contesto in cui il comportamento delle società sportive è stato ispirato a sapiente prudenza consigliata in contesti anche istituzionali e scientifici e che è sfociata poi via via verso un sostanziale blocco dell’attività ad opera del legislatore.
Si ritiene pertanto che dal principio dell’ “emergenza COVID-19” (la cui data di inizio potrebbe essere fissata per la nostra città al 24 febbraio) vadano pagati solo gli utilizzi effettivi e non quelli prenotati, ma non fruiti, in conseguenza di disdetta o mancato utilizzo, dovuti a pericolo di contagio e/o osservanza delle disposizioni e dei consigli comportamentali contenuti nei provvedimenti del Governo e della Regione.
Ciò conformemente alla disciplina dell’impossibilità totale e parziale delle prestazioni contrattuali contenute nel Codice Civile e nel rispetto di quel criterio dell’interpretazione secondo “buona fede”, di cui all’art. 1336 del medesimo, da intendersi qui addirittura in senso oggettivo e cioè quale canone di valutazione generale del comportamento delle parti.
Ultimo aggiornamento
18 Aprile 2023, 11:38