Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Norma di riferimento DL 33/2013
art. 13, c. 1, lett. a)
art. 14
Art. 13. Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se di carattere non elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018
Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alle indicazioni sulla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo del d.lgs. 33/2013.
Si fa riferimento alla determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 dell’Autorità e alle indicazioni ivi fornite sugli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013 concernente l’obbligo dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.
In data 5 gennaio 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, su ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali, per la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso TAR del 2 marzo 2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013)
Il Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza cautelare precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica” percepiti da ciascun dirigente previsto dall’art. 14 co.1 ter del d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza cautelare n. 1030/2017. Ciò anche tenuto conto del prosieguo del giudizio di merito in cui lo stesso TAR, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha rimesso d’ufficio alla Corte costituzionale la questione di legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato».
Il TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso, richiamando anche le motivazioni già espresse con l’ordinanza n. 9828/2017, che «la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».
Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale.
Con il presente Comunicato si intendono superati i precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2018
Il Segretario, Maria Esposito
Ultimo aggiornamento
28 Aprile 2023, 11:29